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    Circolare Ministeriale – Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 – Presentazione delle domande di partecipazione

    OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

    1. CANDIDATI

    1.A Candidati interni

    1.A.a Studenti dell’ultima classe (presentazione domande: 16 novembre 2021 – 6 dicembre 2021)
    Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione.
    L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di “Tecnico”, conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione e le Regioni o Province autonome.

    1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (presentazione domande: 7 dicembre 2021 – 31 gennaio 2022)
    Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
    L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

    1.B Candidati esterni (presentazione domande: 16 novembre 2021 – 6 dicembre 2021 – Guida alla Compilazione della Domanda)
    L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:
    a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
    b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
    c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005; (continua la lettura della Circolare)

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