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    Codice comportamento dipendenti P.A.

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

    Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici,
    a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
    165. (13G00104) 
    

    (G.U. n.129 del 4-6-2013)

     

     Vigente al: 19-6-2013

     

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
      Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
    generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
    amministrazioni pubbliche"; 
      Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165
    del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44,  della  legge  6
    novembre 2012, n. 190, che  prevede  l'emanazione  di  un  Codice  di
    comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al  fine
    di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
    corruzione, il  rispetto  dei  doveri  costituzionali  di  diligenza,
    lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura  dell'interesse
    pubblico; 
      Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28  novembre
    2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
    amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10
    aprile 2001; 
      Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
    seduta del 7 febbraio 2013; 
      Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013; 
      Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute
    nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si  chiede:  di
    estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo  di  applicazione  del
    presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione  del
    fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
    modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n.  190  del  2012,
    trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di
    lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la
    valutazione,  da  parte  dell'amministrazione,  della  compatibilita'
    dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad
    organizzazioni, in quanto,  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  da
    parte del dipendente, l'amministrazione non  appare  legittimata,  in
    via preventiva e generale, a  sindacare  la  scelta  associativa;  di
    estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6,  comma  1,
    ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in  considerazione  del
    fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere  solo  i
    rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano
    risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma
    2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni  dei
    comitati o uffici etici, in quanto uffici  non  piu'  previsti  dalla
    vigente normativa; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione dell'8 marzo 2013; 
      Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
    semplificazione; 
     
                                  E m a n a 
                          il seguente regolamento: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                     Disposizioni di carattere generale 
     
      1. Il presente  codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato
    "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo
    30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri  minimi  di  diligenza,  lealta',
    imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti
    ad osservare. 
      2. Le previsioni del presente Codice sono integrate  e  specificate
    dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai
    sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato  decreto  legislativo  n.
    165 del 2001. 
    
                                   Art. 2 
     
     
                           Ambito di applicazione 
     
      1. Il presente codice si  applica  ai  dipendenti  delle  pubbliche
    amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  il  cui  rapporto  di  lavoro  e'
    disciplinato in base all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del  medesimo
    decreto. 
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54,  comma  4,  del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  le  norme  contenute  nel
    presente  codice  costituiscono  principi  di  comportamento  per  le
    restanti categorie di personale di  cui  all'articolo  3  del  citato
    decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili  con  le  disposizioni
    dei rispettivi ordinamenti. 
      3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
    decreto  legislativo  n.  165  del   2001   estendono,   per   quanto
    compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice  a
    tutti i  collaboratori  o  consulenti,  con  qualsiasi  tipologia  di
    contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
    incarichi negli uffici  di  diretta  collaborazione  delle  autorita'
    politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo
    di imprese fornitrici di beni o servizi e  che  realizzano  opere  in
    favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti  di  incarico  o
    nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle  consulenze
    o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o
    clausole  di  risoluzione  o  decadenza  del  rapporto  in  caso   di
    violazione degli obblighi derivanti dal presente codice. 
      4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni  a
    statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano  nel
    rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e  delle
    relative  norme  di  attuazione,  in  materia  di  organizzazione   e
    contrattazione collettiva del proprio personale, di quello  dei  loro
    enti  funzionali  e  di  quello  degli  enti  locali  del  rispettivo
    territorio. 
    
                                   Art. 3 
     
     
                              Principi generali 
     
      1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la  Nazione  con
    disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi  di
    buon  andamento  e  imparzialita'  dell'azione   amministrativa.   Il
    dipendente  svolge  i  propri  compiti  nel  rispetto  della   legge,
    perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o  dei
    poteri di cui e' titolare. 
      2. Il  dipendente  rispetta  altresi'  i  principi  di  integrita',
    correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza,
    equita' e ragionevolezza e agisce  in  posizione  di  indipendenza  e
    imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi. 
      3. Il dipendente non usa a fini  privati  le  informazioni  di  cui
    dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti  che
    possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
    interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.  Prerogative
    e poteri pubblici sono esercitati  unicamente  per  le  finalita'  di
    interesse generale per le quali sono stati conferiti. 
      4. Il dipendente esercita  i  propri  compiti  orientando  l'azione
    amministrativa alla massima economicita', efficienza ed efficacia. La
    gestione  di  risorse  pubbliche  ai  fini  dello  svolgimento  delle
    attivita' amministrative deve seguire una logica di contenimento  dei
    costi, che non pregiudichi la qualita' dei risultati. 
      5. Nei rapporti con i destinatari  dell'azione  amministrativa,  il
    dipendente assicura la piena parita'  di  trattamento  a  parita'  di
    condizioni, astenendosi, altresi', da azioni arbitrarie  che  abbiano
    effetti negativi sui destinatari  dell'azione  amministrativa  o  che
    comportino discriminazioni basate  su  sesso,  nazionalita',  origine
    etnica,  caratteristiche  genetiche,  lingua,  religione   o   credo,
    convinzioni personali  o  politiche,  appartenenza  a  una  minoranza
    nazionale, disabilita',  condizioni  sociali  o  di  salute,  eta'  e
    orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 
      6.   Il   dipendente   dimostra   la   massima   disponibilita'   e
    collaborazione nei rapporti con le altre  pubbliche  amministrazioni,
    assicurando lo scambio e la trasmissione  delle  informazioni  e  dei
    dati  in  qualsiasi  forma  anche  telematica,  nel  rispetto   della
    normativa vigente. 
    
                                   Art. 4 
     
     
                      Regali, compensi e altre utilita' 
     
      1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se'  o  per  altri,
    regali o altre utilita'. 
      2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali  o  altre
    utilita',  salvo   quelli   d'uso   di   modico   valore   effettuati
    occasionalmente nell'ambito delle normali  relazioni  di  cortesia  e
    nell'ambito  delle  consuetudini  internazionali.   In   ogni   caso,
    indipendentemente dalla circostanza che il fatto  costituisca  reato,
    il dipendente non chiede,  per  se'  o  per  altri,  regali  o  altre
    utilita', neanche di modico valore  a  titolo  di  corrispettivo  per
    compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da  soggetti
    che  possano  trarre  benefici  da  decisioni  o  attivita'  inerenti
    all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o  sta  per  essere
    chiamato a svolgere o  a  esercitare  attivita'  o  potesta'  proprie
    dell'ufficio ricoperto. 
      3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri,  da  un  proprio
    subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre  utilita',
    salvo quelli  d'uso  di  modico  valore.  Il  dipendente  non  offre,
    direttamente o indirettamente, regali o altre utilita' a  un  proprio
    sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 
      4. I regali e le altre utilita' comunque ricevuti  fuori  dai  casi
    consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente  cui
    siano   pervenuti,   sono   immediatamente   messi   a   disposizione
    dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini
    istituzionali. 
      5. Ai fini del presente articolo, per regali o  altre  utilita'  di
    modico valore si intendono quelle di valore  non  superiore,  in  via
    orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di  sconto.  I  codici  di
    comportamento  adottati   dalle   singole   amministrazioni   possono
    prevedere  limiti  inferiori,   anche   fino   all'esclusione   della
    possibilita'  di  riceverli,  in   relazione   alle   caratteristiche
    dell'ente e alla tipologia delle mansioni. 
      6.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  da
    soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
    un  interesse  economico  significativo  in  decisioni  o   attivita'
    inerenti all'ufficio di appartenenza. 
      7.  Al  fine  di  preservare   il   prestigio   e   l'imparzialita'
    dell'amministrazione,  il  responsabile  dell'ufficio  vigila   sulla
    corretta applicazione del presente articolo. 
    
                                   Art. 5 
     
     
               Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
     
      1.  Nel  rispetto  della  disciplina   vigente   del   diritto   di
    associazione, il dipendente comunica tempestivamente al  responsabile
    dell'ufficio di appartenenza la propria adesione  o  appartenenza  ad
    associazioni od organizzazioni,  a  prescindere  dal  loro  carattere
    riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano  interferire  con
    lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non  si
    applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 
      2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire
    ad associazioni od organizzazioni,  ne'  esercita  pressioni  a  tale
    fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 
    
                                   Art. 6 
     
     
                  Comunicazione degli interessi finanziari 
                           e conflitti d'interesse 
     
      1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da  leggi  o
    regolamenti, il dipendente, all'atto  dell'assegnazione  all'ufficio,
    informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti  i  rapporti,
    diretti o  indiretti,  di  collaborazione  con  soggetti  privati  in
    qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia  o  abbia  avuto  negli
    ultimi tre anni, precisando: 
        a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il  secondo
    grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti  finanziari
    con  il  soggetto  con  cui  ha  avuto   i   predetti   rapporti   di
    collaborazione; 
        b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con  soggetti
    che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti  all'ufficio,
    limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
      2. Il dipendente si  astiene  dal  prendere  decisioni  o  svolgere
    attivita' inerenti alle sue  mansioni  in  situazioni  di  conflitto,
    anche potenziale, di interessi con interessi personali, del  coniuge,
    di conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il
    conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi  natura,  anche  non
    patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
    pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 
    
                                   Art. 7 
     
     
                            Obbligo di astensione 
     
      1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di
    decisioni o ad attivita' che possano  coinvolgere  interessi  propri,
    ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o
    di conviventi, oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di
    frequentazione abituale, ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con
    cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o
    rapporti di credito o debito significativi,  ovvero  di  soggetti  od
    organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,  procuratore  o  agente,
    ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,
    societa' o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o
    dirigente. Il dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui
    esistano gravi ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione  decide  il
    responsabile dell'ufficio di appartenenza. 
    
                                   Art. 8 
     
     
                        Prevenzione della corruzione 
     
      1. Il dipendente rispetta le  misure  necessarie  alla  prevenzione
    degli illeciti nell'amministrazione. In  particolare,  il  dipendente
    rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della
    corruzione,  presta  la  sua  collaborazione  al  responsabile  della
    prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di  denuncia
    all'autorita' giudiziaria, segnala al  proprio  superiore  gerarchico
    eventuali situazioni di  illecito  nell'amministrazione  di  cui  sia
    venuto a conoscenza. 
    
                                   Art. 9 
     
     
                        Trasparenza e tracciabilita' 
     
      1.  Il  dipendente  assicura  l'adempimento   degli   obblighi   di
    trasparenza previsti in capo alle pubbliche  amministrazioni  secondo
    le   disposizioni   normative   vigenti,   prestando    la    massima
    collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati
    sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 
      2.  La  tracciabilita'  dei  processi  decisionali   adottati   dai
    dipendenti deve essere, in tutti  i  casi,  garantita  attraverso  un
    adeguato supporto  documentale,  che  consenta  in  ogni  momento  la
    replicabilita'. 
    
                                   Art. 10 
     
     
                     Comportamento nei rapporti privati 
     
      1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative  con
    pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il  dipendente
    non   sfrutta,   ne'    menziona    la    posizione    che    ricopre
    nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non
    assume nessun altro  comportamento  che  possa  nuocere  all'immagine
    dell'amministrazione. 
    
                                   Art. 11 
     
     
                          Comportamento in servizio 
     
      1.  Fermo  restando  il  rispetto  dei  termini  del   procedimento
    amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda
    ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti  il
    compimento  di  attivita'  o  l'adozione  di  decisioni  di   propria
    spettanza. 
      2. Il dipendente utilizza i  permessi  di  astensione  dal  lavoro,
    comunque denominati, nel rispetto  delle  condizioni  previste  dalla
    legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
      3. Il dipendente utilizza il materiale o  le  attrezzature  di  cui
    dispone per ragioni di ufficio e i servizi  telematici  e  telefonici
    dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione.  Il
    dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione  a  sua
    disposizione soltanto  per  lo  svolgimento  dei  compiti  d'ufficio,
    astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 
    
                                   Art. 12 
     
     
                          Rapporti con il pubblico 
     
      1. Il dipendente in rapporto con  il  pubblico  si  fa  riconoscere
    attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto
    identificativo  messo  a  disposizione  dall'amministrazione,   salvo
    diverse disposizioni  di  servizio,  anche  in  considerazione  della
    sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza,
    cortesia e disponibilita' e, nel rispondere  alla  corrispondenza,  a
    chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera  nella
    maniera  piu'  completa  e  accurata  possibile.  Qualora   non   sia
    competente  per  posizione  rivestita  o   per   materia,   indirizza
    l'interessato al funzionario  o  ufficio  competente  della  medesima
    amministrazione. Il dipendente, fatte  salve  le  norme  sul  segreto
    d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in  ordine
    al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali
    ha la  responsabilita'  od  il  coordinamento.  Nelle  operazioni  da
    svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente  rispetta,
    salvo diverse esigenze di servizio  o  diverso  ordine  di  priorita'
    stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico  e  non  rifiuta
    prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente
    rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai
    loro reclami. 
      2.  Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni   e   diffondere
    informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene
    da    dichiarazioni     pubbliche     offensive     nei     confronti
    dell'amministrazione. 
      3.  Il  dipendente  che  svolge  la  sua  attivita'  lavorativa  in
    un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il  rispetto
    degli   standard    di    qualita'    e    di    quantita'    fissati
    dall'amministrazione anche  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Il
    dipendente opera al fine di assicurare la continuita'  del  servizio,
    di consentire agli utenti la scelta tra  i  diversi  erogatori  e  di
    fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio
    e sui livelli di qualita'. 
      4. Il  dipendente  non  assume  impegni  ne'  anticipa  l'esito  di
    decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori
    dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti
    od operazioni amministrative, in  corso  o  conclusi,  nelle  ipotesi
    previste dalle disposizioni di legge e regolamentari  in  materia  di
    accesso, informando sempre  gli  interessati  della  possibilita'  di
    avvalersi anche  dell'Ufficio  per  le  relazioni  con  il  pubblico.
    Rilascia copie ed  estratti  di  atti  o  documenti  secondo  la  sua
    competenza, con le modalita' stabilite  dalle  norme  in  materia  di
    accesso e dai regolamenti della propria amministrazione. 
      5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio  e  la  normativa  in
    materia di tutela e trattamento dei dati  personali  e,  qualora  sia
    richiesto oralmente di  fornire  informazioni,  atti,  documenti  non
    accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o  dalle  disposizioni  in
    materia di dati personali, informa  il  richiedente  dei  motivi  che
    ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a
    provvedere  in  merito  alla  richiesta  cura,   sulla   base   delle
    disposizioni interne,  che  la  stessa  venga  inoltrata  all'ufficio
    competente della medesima amministrazione. 
    
                                   Art. 13 
     
     
                  Disposizioni particolari per i dirigenti 
     
      1. Ferma  restando  l'applicazione  delle  altre  disposizioni  del
    Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi
    compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19,  comma  6,
    del decreto legislativo n. 165  del  2001  e  dell'articolo  110  del
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che  svolgono
    funzioni equiparate ai dirigenti operanti  negli  uffici  di  diretta
    collaborazione  delle  autorita'  politiche,  nonche'  ai  funzionari
    responsabili  di  posizione  organizzativa  negli   enti   privi   di
    dirigenza. 
      2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso  spettanti
    in  base  all'atto  di  conferimento  dell'incarico,   persegue   gli
    obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo  adeguato
    per l'assolvimento dell'incarico. 
      3. Il dirigente,  prima  di  assumere  le  sue  funzioni,  comunica
    all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
    finanziari che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con  la
    funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini  entro
    il secondo grado,  coniuge  o  convivente  che  esercitano  attivita'
    politiche, professionali o economiche  che  li  pongano  in  contatti
    frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere  o  che  siano  coinvolti
    nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il  dirigente
    fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale  e  le
    dichiarazioni annuali dei redditi soggetti  all'imposta  sui  redditi
    delle persone fisiche previste dalla legge. 
      4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti  e  adotta
    un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i  colleghi,
    i  collaboratori  e  i  destinatari  dell'azione  amministrativa.  Il
    dirigente cura, altresi', che le risorse  assegnate  al  suo  ufficio
    siano utilizzate per finalita'  esclusivamente  istituzionali  e,  in
    nessun caso, per esigenze personali. 
      5. Il dirigente cura, compatibilmente con le  risorse  disponibili,
    il  benessere  organizzativo  nella  struttura  a  cui  e'  preposto,
    favorendo l'instaurarsi di  rapporti  cordiali  e  rispettosi  tra  i
    collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione  delle
    informazioni, alla  formazione  e  all'aggiornamento  del  personale,
    all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di  genere,  di
    eta' e di condizioni personali. 
      6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base  di
    un'equa ripartizione  del  carico  di  lavoro,  tenendo  conto  delle
    capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale  a
    sua disposizione. Il dirigente affida  gli  incarichi  aggiuntivi  in
    base alla professionalita' e, per quanto possibile,  secondo  criteri
    di rotazione. 
      7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato  alla
    struttura  cui  e'  preposto  con  imparzialita'  e  rispettando   le
    indicazioni ed i tempi prescritti. 
      8.  Il  dirigente  intraprende  con  tempestivita'  le   iniziative
    necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e  conclude,
    se  competente,  il   procedimento   disciplinare,   ovvero   segnala
    tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando  ove
    richiesta  la  propria  collaborazione  e   provvede   ad   inoltrare
    tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale  o  segnalazione
    alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel  caso  in  cui
    riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente,  adotta
    ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non  sia
    indebitamente   rilevata   la   sua   identita'   nel    procedimento
    disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del  decreto  legislativo
    n. 165 del 2001. 
      9. Il dirigente, nei  limiti  delle  sue  possibilita',  evita  che
    notizie  non   rispondenti   al   vero   quanto   all'organizzazione,
    all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce
    la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine
    di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione. 
    
                                   Art. 14 
     
     
                      Contratti ed altri atti negoziali 
     
      1. Nella conclusione di accordi e negozi e  nella  stipulazione  di
    contratti per  conto  dell'amministrazione,  nonche'  nella  fase  di
    esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre  a  mediazione  di
    terzi, ne' corrisponde o promette ad  alcuno  utilita'  a  titolo  di
    intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la  conclusione
    o l'esecuzione del contratto. Il presente comma  non  si  applica  ai
    casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivita'
    di intermediazione professionale. 
      2. Il dipendente  non  conclude,  per  conto  dell'amministrazione,
    contratti  di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento   o
    assicurazione con imprese con le quali abbia  stipulato  contratti  a
    titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio  precedente,  ad
    eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342  del  codice
    civile. Nel caso  in  cui  l'amministrazione  concluda  contratti  di
    appalto, fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione,  con
    imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a  titolo
    privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente,  questi  si
    astiene  dal  partecipare  all'adozione  delle  decisioni   ed   alle
    attivita' relative all'esecuzione del  contratto,  redigendo  verbale
    scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 
      3. Il dipendente che  conclude  accordi  o  negozi  ovvero  stipula
    contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai  sensi
    dell'articolo  1342  del  codice  civile,  con  persone   fisiche   o
    giuridiche  private  con  le  quali  abbia  concluso,   nel   biennio
    precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,  finanziamento
    ed assicurazione, per  conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per
    iscritto il dirigente dell'ufficio. 
      4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
    questi informa per iscritto il dirigente apicale  responsabile  della
    gestione del personale. 
      5. Il dipendente  che  riceva,  da  persone  fisiche  o  giuridiche
    partecipanti  a   procedure   negoziali   nelle   quali   sia   parte
    l'amministrazione,   rimostranze   orali   o   scritte   sull'operato
    dell'ufficio  o  su  quello  dei  propri  collaboratori,  ne  informa
    immediatamente,  di  regola  per  iscritto,  il   proprio   superiore
    gerarchico o funzionale. 
    
                                   Art. 15 
     
     
                Vigilanza, monitoraggio e attivita' formative 
     
      1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto  legislativo  30
    marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice  e
    dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i
    dirigenti  responsabili  di  ciascuna  struttura,  le  strutture   di
    controllo interno e gli uffici etici e di disciplina. 
      2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista  dal
    presente  articolo,  le  amministrazioni  si  avvalgono  dell'ufficio
    procedimenti disciplinari istituito ai  sensi  dell'articolo  55-bis,
    comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  che  svolge,
    altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente  gia'
    istituiti. 
      3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo  dall'ufficio
    procedimenti disciplinari si  conformano  alle  eventuali  previsioni
    contenute nei piani di prevenzione della  corruzione  adottati  dalle
    amministrazioni ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  6
    novembre 2012, n. 190.  L'ufficio  procedimenti  disciplinari,  oltre
    alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti  del
    decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del  codice
    di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni  di
    violazione dei codici di comportamento, la  raccolta  delle  condotte
    illecite accertate e  sanzionate,  assicurando  le  garanzie  di  cui
    all'articolo 54-bis del decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Il
    responsabile della prevenzione della corruzione  cura  la  diffusione
    della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il
    monitoraggio annuale sulla loro attuazione,  ai  sensi  dell'articolo
    54,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   la
    pubblicazione  sul   sito   istituzionale   e   della   comunicazione
    all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1,  comma
    2,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  dei   risultati   del
    monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste  dal
    presente  articolo,  l'ufficio  procedimenti  disciplinari  opera  in
    raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1,
    comma 7, della legge n. 190 del 2012. 
      4. Ai  fini  dell'attivazione  del  procedimento  disciplinare  per
    violazione  dei  codici  di  comportamento,  l'ufficio   procedimenti
    disciplinari puo'  chiedere  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione
    parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,
    lettera d), della legge n. 190 del 2012. 
      5.  Al  personale  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  rivolte
    attivita' formative in  materia  di  trasparenza  e  integrita',  che
    consentano ai dipendenti  di  conseguire  una  piena  conoscenza  dei
    contenuti del  codice  di  comportamento,  nonche'  un  aggiornamento
    annuale e sistematico sulle misure e sulle  disposizioni  applicabili
    in tali ambiti. 
      6. Le Regioni e gli enti  locali,  definiscono,  nell'ambito  della
    propria  autonomia  organizzativa,  le  linee  guida  necessarie  per
    l'attuazione dei principi di cui al presente articolo. 
      7. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. Le amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti  previsti
    nell'ambito  delle  risorse   umane,   finanziarie,   e   strumentali
    disponibili a legislazione vigente. 
    
                                   Art. 16 
     
     
                 Responsabilita' conseguente alla violazione 
                            dei doveri del codice 
     
      1. La  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente  Codice
    integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le
    ipotesi  in  cui  la  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel
    presente Codice, nonche' dei doveri e  degli  obblighi  previsti  dal
    piano  di  prevenzione  della   corruzione,   da'   luogo   anche   a
    responsabilita'  penale,  civile,  amministrativa  o  contabile   del
    pubblico dipendente, essa e' fonte  di  responsabilita'  disciplinare
    accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel  rispetto  dei
    principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni. 
      2. Ai fini della  determinazione  del  tipo  e  dell'entita'  della
    sanzione disciplinare concretamente  applicabile,  la  violazione  e'
    valutata  in  ogni  singolo  caso  con  riguardo  alla  gravita'  del
    comportamento eall'entita' del pregiudizio, anche morale,  derivatone
    al decoro o al prestigio  dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le
    sanzioni  applicabili  sono  quelle   previste   dalla   legge,   dai
    regolamenti e dai contratti collettivi, incluse  quelle  espulsiveche
    possono essere applicate esclusivamente  nei  casi,  da  valutare  in
    relazione alla gravita', di violazione delle disposizioni di cui agli
    articoli 4, qualora concorrano la non modicita' del valore del regalo
    o delle altre utilita' e l'immediata correlazione  di  questi  ultimi
    con il compimento di un atto o di un'attivita'  tipici  dell'ufficio,
    5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi  del  primo
    periodo. La  disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  si  applica
    altresi' nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli  4,
    comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e  13,
    comma 9, primo periodo.  I  contratti  collettivi  possono  prevedere
    ulteriori criteri di individuazione  delle  sanzioni  applicabili  in
    relazione alle tipologie di violazione del presente codice. 
      3. Resta ferma la comminazione del  licenziamento  senza  preavviso
    per i casi gia' previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
    collettivi. 
      4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di
    responsabilita' disciplinare  dei  pubblici  dipendenti  previsti  da
    norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 
    
                                   Art. 17 
     
     
                      Disposizioni finali e abrogazioni 
     
      1. Le amministrazioni danno la piu' ampia  diffusione  al  presente
    decreto, pubblicandolo sul  proprio  sito  internet  istituzionale  e
    nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti  i
    propri  dipendenti  e  ai  titolari  di  contratti  di  consulenza  o
    collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale,  ai  titolari
    di organi e di incarichi negli uffici di diretta  collaborazione  dei
    vertici politici dell'amministrazione,  nonche'  ai  collaboratori  a
    qualsiasi titolo,  anche  professionale,  di  imprese  fornitrici  di
    servizi   in    favore    dell'amministrazione.    L'amministrazione,
    contestualmente alla sottoscrizione del contratto  di  lavoro  o,  in
    mancanza, all'atto  di  conferimento  dell'incarico,  consegna  e  fa
    sottoscrivere ai nuovi assunti,  con  rapporti  comunque  denominati,
    copia del codice di comportamento. 
      2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai  codici  di
    comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo  54,  comma
    5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime
    modalita' previste dal comma 1 del presente articolo. 
      3. Il decreto del Ministro per la  funzione  pubblica  in  data  28
    novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei  dipendenti  delle
    pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
    del 10 aprile 2001, e' abrogato. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma addi', 16 aprile 2013 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                    Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                    Ministri 
     
                                    Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                    pubblica   amministrazione    e    la
                                    semplificazione 
     
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
    Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013 
    Registro n. 4, foglio n. 300
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